Art. 16.
(Scioglimento del patto civile di solidarietà).

      1. Il patto civile di solidarietà si scioglie nel caso di morte di una delle parti ovvero se una delle parti contrae matrimonio.
      2. Ciascun contraente del patto civile di solidarietà ha diritto di farne cessare gli effetti mediante atto scritto notificato all'altra parte a mezzo di ufficiale giudiziario. In questo caso il patto si scioglie decorsi tre mesi dalla notifica. È nullo l'accordo con il quale le parti escludono l'esistenza di tale diritto, anche quando l'esclusione riguarda entrambi i contraenti.
      3. L'ufficiale dello stato civile annota l'avvenuto scioglimento del patto civile di solidarietà:

          a) in caso di morte o di susseguente matrimonio su richiesta di chiunque ne ha interesse;

          b) in caso di scioglimento per mutuo consenso su richiesta congiunta delle parti;

          c) in caso di volontà unilaterale di scioglimento del patto su richiesta della parte che ha effettuato la notifica di cui al comma 2, dietro presentazione dell'originale dell'atto notificato.

 

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      4. Sono fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede sorti prima delle annotazioni di cui al comma 3.